Disoccupazione e maternità 2026: i tuoi diritti in caso di gravidanza e perdita del lavoro – La guida completa
« Sono disoccupata e ho appena scoperto di essere incinta – ricevo ancora le indennità? » o « Sono incinta e sono stata licenziata – è permesso? »
Sono domande che sentiamo molto spesso. La disoccupazione e la gravidanza simultanee sono una situazione particolarmente difficile. Fortunatamente, il diritto svizzero protegge fortemente le future madri. In questa guida spieghiamo in modo chiaro e comprensibile quali sono i tuoi diritti nel 2026.
👉 Importante: Gli assegni di maternità (APG) e le indennità di disoccupazione non sono assistenza sociale. Non hanno alcuna influenza sul tuo status di soggiorno (permesso C) e non devono essere rimborsati.
1. Protezione dal licenziamento durante la gravidanza
Non appena sei incinta e il periodo di prova è terminato, si applica una stretta protezione dal licenziamento. Il datore di lavoro non può licenziarti durante l'intera gravidanza e fino a 16 settimane dopo il parto (art. 336c CO).
Importante: Anche se il licenziamento ti è stato notificato prima della gravidanza e scopri più tardi di essere incinta, il licenziamento è generalmente inefficace.
2. Incinta e disoccupata: cosa succede all'indennità di disoccupazione?
Puoi continuare a percepire le indennità di disoccupazione durante la gravidanza – finché sei in grado di lavorare e disponibile per il mercato del lavoro. Il RAV verifica questo individualmente.
⚠️ Importante: Se sei in malattia a causa di disturbi legati alla gravidanza, l'assicurazione contro la disoccupazione paga generalmente le indennità solo per un periodo limitato (30 giorni). In questo caso, gli assegni di maternità (APG) subentreranno più tardi.
3. Gli assegni di maternità (APG) – chi paga durante le 14 settimane?
Se sei registrata come richiedente lavoro al momento del parto, gli assegni di maternità (APG) non vengono pagati dall'assicurazione contro la disoccupazione, ma dalle indennità per perdita di guadagno (IPG).
Ricevi generalmente fino a CHF 220 al giorno (80 % del salario assicurato precedente) per 14 settimane (98 giorni). Il periodo di attesa dell'assicurazione contro la disoccupazione viene automaticamente sospeso durante questo periodo – i tuoi giorni di indennità di disoccupazione non vengono quindi consumati.
4. Dopo il congedo di maternità – cosa succede dopo?
Dopo le 14 settimane di congedo di maternità, devi ri-registrarti come richiedente lavoro presso il RAV. Devi dimostrare di aver organizzato la cura dei tuoi figli, in modo che il RAV ti consideri disponibile per il mercato del lavoro.
Consiglio: Prepara la ri-registrazione in anticipo in modo che non ci siano interruzioni nell'erogazione delle prestazioni.
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Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce una consulenza individuale. In caso di casi concreti, contatta il tuo Ufficio regionale di collocamento (RAV) o un servizio di consulenza sociale. Stato: marzo 2026.